Premessa
Ai fini della redazione del verbale assembleare, la normativa di riferimento non fa alcuna specifica distinzione tra prima e seconda convocazione: ciò che conta è che il verbale rappresenti il resoconto delle riunioni (ovviamente quelle regolarmente tenute).
In un recente caso giudiziario, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di una condomina, sostenendo che non era necessaria la redazione del verbale assembleare di prima convocazione, poiché le dichiarazioni dell'amministratore nella seconda convocazione erano sufficienti per verificarne l'esito.
Anche la Corte di appello di Messina ha respinto l'appello della stessa condomina riguardo al mancato verbale di prima convocazione.
Infatti, la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione, secondo tale orientamento, la redazione di un verbale negativo per la prima convocazione non è necessaria, poiché la validità della seconda convocazione dipende dal fallimento della prima. La verifica di tale condizione avviene durante la seconda convocazione, basandosi sulle informazioni fornite oralmente dall'amministratore.
La Corte di Appello, rigettando quanto alla mancata verbalizzazione dell'assemblea in prima convocazione, ha richiamato un precedente specifico orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la "necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida" (Cass., sez. 6-2, 24 ottobre 2014, n. 22685; Cass., sez. 2, 13 novembre 2009, n. 24132; Cass., sez. 2, 24 aprile 1996, n. 3862).
Ne consegue che il verbale oggetto di impugnativa era stato ritenuto regolare, avendo il presidente di turno verificato la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea in seconda convocazione: il tutto sulla base del presupposto che essendo ritenuta valida la seconda convocazione, la stessa si tiene in quanto vi è stata l’impossibilità di tenere l'assemblea in prima chiamata.
Considerazioni conclusive
Occorre evidenziare che la questione esaminata dalla Corte di appello in ordine al verbale di prima seduta, attiene alla sfera di carattere meramente formale (regolarità del verbale assembleare di prima convocazione privo della verbalizzazione negativa dell'assemblea), oggi valutata in modo diverso da precedenti valutazioni eseguite in passato dalla Corte di cassazione.
Occorre ricordare, per dovere di cronaca, che la sentenza n. 5014 del 22 maggio 1999 era di parere opposto, cioè aveva ritenuto che "nel condominio negli edifici, poiché la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (art. 1137 cod. civ.), una volta che l'assemblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative".
Ma trattasi di situazione ante legge 220/2012!
Corre l'obbligo di evidenziare che le delibere oggetto di impugnativa erano state approvate dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 1136 c.c. nel senso che, attualmente, il verbale deve avere ad oggetto la riunione e non più - come in passato - le deliberazioni assembleari.