Come impugnare correttamente una delibera assembleare

Modalità di calcolo dei trenta giorni utili (termine perentorio) per impugnare una delibera assembleare di condominio.

Modalità di calcolo dei trenta giorni utili (termine perentorio) per impugnare una delibera assembleare di condominio

Riferimento art. 1137, comma secondo, c.c.:

«Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

 

La corretta applicazione del principio stabilito dall’art. 1137 c.c. fonda le proprie radici nella rigidità del concetto “termine perentorio di trenta giorni”.

 

Atteso che trattasi di termine perentorio, occorre fare molta attenzione nel puntualizzare e chiarire da quando decorrono questi trenta giorni.

 

Si ritiene che nessun particolare problema interpretativo possa essere sollevato per quanto riguarda i presenti all’assemblea condominiale, dissenzienti o astenuti: i trenta giorni per l’eventuale impugnativa del deliberato assembleare decorrono (fatto salvo l’interesse ad impugnare ed altre condizioni) dalla data di svolgimento dell’assemblea stessa.

 

Discorso diverso invece per gli assenti, dove tale termine inizia a decorrere dal giorno della comunicazione della delibera.

Risulta quindi fondamentale dover fissare con assoluta certezza la data di notifica della deliberazione assembleare per gli assenti.

Vediamo alcuni casi pratici.

 

Cosa succede se il destinatario non è in casa?

Consolidata e pacifica giurisprudenza stabilisce che, qualora il destinatario della notifica non sia in casa quando gli viene notificato il verbale assembleare, il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il termine utile per l'impugnazione è quello in cui il portalettere immette l'avviso di giacenza nella cassetta e non quello in cui il destinatario si reca presso l'ufficio postale per il ritiro materiale del plico.

Utile sapere, inoltre, che il perfezionamento della notifica postale per "compiuta giacenza" si considera assolto trascorso 10 giorni dall’avviso lasciato del postino in buca lettere. Se non si viene trovati al momento della consegna, il postino lascia un avviso di giacenza. Se l'atto non viene ritirato entro dieci giorni dall'avviso, la notifica si considera avvenuta legalmente, anche se il plico non viene mai ritirato.

 

Parlando di notifica del verbale assembleare occorre, per dovere di chiarezza e trasparenza, precisare che la legge non estende le formalità previste dall'art. 66 disp. att. c.c. in ordine alla convocazione assembleare (notifica dell'avviso di convocazione) anche alla comunicazione del verbale.

Quindi, atteso quanto sopra, tecnicamente deve ritenersi che il verbale assembleare possa essere portato a conoscenza del destinatario con qualsiasi mezzo utile e senza troppe formalità, anche attraverso email ordinaria.

 

Questa situazione certamente scongiura il rischio che il Condòmino non sia fisicamente in casa e non possa ritirare l’atto ma, altrettanto certamente, apre la strada a possibili contenziosi paralleli, che potrebbero rivelarsi ostici per svariati motivi.

Per dovere di cronaca, si precisa che effettivamente vi sono alcune sentenze (per esempio: Trib. Genova, 12 febbraio 2024, n. 477) che precisano che la trasmissione del verbale d'assemblea al Condòmino assente può essere eseguita senza formalità e con qualsiasi modalità, perciò anche con email ordinaria.

 

A modesto parere del sottoscritto, onde evitare possibili anomale e/o diverse interpretazioni da parte dei Tribunali, si consiglia di utilizzare sempre una modalità “tracciabile” (raccomandata a/r, pec, consegna a mano) per l’invio del verbale assembleare.

Giorni festivi nel calcolo dei trenta giorni per impugnare

I giorni festivi - incluse le domeniche - rientrano a pieno titolo nel computo dei trenta giorni.

Unica particolarità: se il trentesimo giorno (quello ultimo di scadenza) è un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo (art. 155 c.p.c.).

 

Tempistiche per la mediazione, prima dell'azione legale

Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. in ambito condominiale è – come abbiamo visto - di fondamentale importanza per l’avvio delle procedure di impugnazione, procedure che comunque tecnicamente iniziano con la procedura di mediazione la quale è condizione essenziale di procedibilità della successiva azione giudiziaria.

È di tutta evidenza che valutata questa particolarità di tempistica legata alla mediazione, che è obbligatoria come primo passo dell’impugnazione pur non essendo una procedura giudiziaria in senso stretto, nelle more temporali di essa potrebbe trovare posto la possibilità di “recuperare” eventuali errori procedurali e/o di leggerezza commessi in sede assembleare, sanando di fatto la condizione a base dell’impugnativa.

Infatti, per inciso e chiarezza, l’apertura di una procedura di mediazione congela i trenta giorni per promuovere l’azione giudiziaria vera e propria, che riprendono - in caso di mediazione negativa - dalla data del “verbale negativo”.

Quindi, in relazione al conteggio corretto dei trenta giorni per impugnare una deliberazione assembleare, la regola si applica inizialmente per calcolare il termine per esperire la mediazione e, successivamente, fallita quest'ultima, per notificare l'atto di citazione o altra azione legale vera e propria.