L'accesso a spazi comuni e l'abbattimento delle barriere architettoniche sono diritti fondamentali per le persone disabili, in modo che possano godere appieno dei loro diritti di proprietà e sviluppare la propria autonomia. In conformità con tali principi, un Condòmino disabile ha il diritto di installare, a proprie spese, un ascensore (come ad esempio una piattaforma elevatrice) anche contro la volontà della maggioranza dei condomini.
Quanto sopra deriva dalla maggiore tutela che deve essere riconosciuta ai soggetti più disagiati, al fine di garantire, comunque e sempre, la possibilità di fruire liberamente degli spazi comuni, finanche per accedere più comodamente alla propria abitazione; per raggiungere tale obiettivo il Condòmino disabile, ai fini di un abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, può decidere di installare a proprie spese un ascensore (o comunque una piattaforma elevatrice), anche contro la volontà della compagine condominiale.
L’analisi alla base della tutela - da parte del disabile - di esercitare il pieno esercizio del diritto di proprietà e conseguentemente per il raggiungimento di tale pieno diritto anche attraverso l’eliminazione degli ostacoli che possano impedire il raggiungimento di tale diritto, di fatto deve considerarsi una condizione essenziale proprio l’accessibilità dell’edificio e la reale abitabilità dell’appartamento del soggetto interessato, e, come tale, l’abbattimento delle eventuali barriere rientra a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti ai singoli condòmini, ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.
Questi gli importantissimi principi sanciti dal Tribunale di Velletri nella recente sentenza n°345 del 22 febbraio 2023 del Tribunale di Velletri.
Il Tribunale ha stabilito che né il condominio né i singoli proprietari possono ostacolare o vietare l'installazione di un ascensore per disabili in quanto il principio di solidarietà condominiale ha una chiara matrice pubblicistica e prevale sempre in queste circostanze.
Il caso oggetto della decisione giudiziaria riguardava due Condòmini disabili che hanno citato in giudizio l'amministrazione del condominio per impugnare una delibera che revocava il consenso precedentemente concesso per l'installazione di una piattaforma elevatrice, adducendo il fatto che l'opera proposta avrebbe avuto un impatto insostenibile sull'aspetto architettonico condominiale o comunque sull'utilizzo degli spazi comuni.
Il Tribunale di Velletri ha accolto integralmente le richieste dei Condòmini disabili, annullando la delibera contestata (cioè quella che chiedeva la revoca della precedente delibera) e condannando il condominio a coprire le spese legali. La sentenza si basa su una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e riconosce il pieno diritto dei condòmini disabili di installare un ascensore, anche se ciò comporta un disagio per gli altri condomini nell'utilizzo delle parti comuni.
Sulla stessa linea, la Corte di Cassazione, in diverse precedenti occasioni (ordinanza n. 31462/2018; sentenza n. 14096/2012; sentenza n. 10852/2014), ha stabilito che il principio di solidarietà condominiale mirato alla tutela del soggetto interessato (disabile) che voglia pagare di tasca propria un impianto ascensore per rendere più agevole l’accesso alla propria proprietà privata prevale sulle esigenze individuali, in quanto mira a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche (condizione privilegiata).
Di conseguenza, gli altri proprietari sono obbligati a consentire l'installazione dell'ascensore, nonostante possano produrre un certo disagio nell'uso delle parti comuni. Il Tribunale di Velletri ha seguito fedelmente tali precedenti giurisprudenziali vincolanti, riconoscendo la piena legittimità delle richieste avanzate dai condòmini disabili. Inoltre, una consulenza tecnica effettuata durante il processo ha confermato che la piattaforma elevatrice proposta era pienamente conforme alle norme urbanistiche vigenti e non arrecava pregiudizio agli altri condomini nell'utilizzo delle parti comuni, nel rispetto dell'articolo 1102 del codice civile.
A maggiore sostegno della decisione assunta, il giudice ha ricordato come la stessa disciplina codicistica sia stata concepita dal Legislatore della riforma del 2012 in maniera tale da favorire in ogni modo la realizzazione delle cosiddette innovazioni sociali, tra le quali, appunto, l’installazione di un ascensore (o equipollente) diretta all’abbattimento delle barriere architettoniche.
E a questo proposito, giova precisare che il 2° comma dell’articolo 1120 del codice civile consente ai Condòmini di deliberare le innovazioni finalizzate all’eliminazione delle barriere con la maggioranza agevolata di cui al 2° comma dell’articolo 1136 del codice civile (maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio), anzichè quella ben più ampia ordinariamente richiesta dall’articolo 1136, al 5° comma, pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’immobile, a dimostrazione del chiaro principio legislativo atto a promuovere l'accessibilità e l'inclusione delle persone disabili.